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Contributi rinnovo parco veicoli: scopri le novità

28 Luglio 2020

 

Contributi rinnovo parco veicoli: ci sono grosse novità!

Il nuovo Decreto MIT 12 maggio 2020 n. 203 stanzia oltre 122 milioni di euro a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto.

Il provvedimento prevede lo stanziamento per il biennio 2020/2021 di oltre 122 milioni di euro a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare in ottica ambientale.

Si attende ora l’emanazione del decreto direttoriale di attuazione con cui saranno fornite informazioni in merito alle modalità e procedure per le domande.

Come precisato dal MIT le domande di ammissione ai contributi per il rinnovo parco veicoli sono proponibili esclusivamente dopo la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di attuazione, attualmente in corso di predisposizione, e secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.

Pertanto, le domande proposte prima dei tempi indicati nel citato decreto direttoriale non verranno prese in considerazione.

I beneficiari della misura sono le imprese di autotrasporto cose per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ripartizione delle risorse

Le risorse disponibili, pari a 122.255.624 euro, possono essere fruite per diverse tipologie di veicoli:

  • 46.400.00 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • 44.100.000 di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 t; – per l’acquisto di veicoli commerciali Euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t con contestuale rottamazione del veicolo della medesima tipologia.
  • 29.290.624 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime ATP (accordo internazionale sul trasporto delle merci deperibili), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
  • 2.465.000 di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.

La ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti per ogni singola impresa non può superare euro 550.000 e ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenenti tutti gli investimenti anche eventualmente per più di una tipologia.

È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Non si procederà all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto dell’agevolazione nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento del beneficio.

Resta fermo che i beni oggetto di agevolazione non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato.